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24/01/2018 Torna la detrazione delle spese di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico S.M.Perego
05/08/2016 Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
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21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
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Titolo: Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici   Data : 10/06/2016
Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici
Il co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) modifica, a decorrere dall'1.1.2016, le modalità di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E.
Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.2.2016 n. 2, dall'1.1.2016 sono esclusi dalla stima catastale i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura che costituiscono struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni.
Rimangono inclusi nella stima catastale, ad esempio, i pannelli fotovoltaici integrati architettonicamente ex art. 2 co. 1 lett. b3) del DM 19.2.2007 e riconducibili alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all'Allegato 3 dello stesso decreto.
Per gli impianti fotovoltaici accertati in Catasto come impianti a corredo di unità immobiliari a destinazione ordinaria (non classificati nei gruppi D ed E), i pannelli non sono scomputabili dalla rendita, perché non strumentali a un ciclo produttivo, ma associabili ad impianti fissi di un fabbricato, per usi diversi dell'unità immobiliare.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate 21.4.2016 - Circolare Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2
Sezione:   Autore : S.M.Perego