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Data Titolo Sezione Autore
17/11/2015 Depenalizzati, in parte, gli obblighi di antiriciclaggio S.M.Perego
06/07/2016 Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali S.M.Perego
04/03/2015 DEPOSITO DEI BILANCI IN FORMATO XBRL - DECORRENZA DELLA NUOVA TASSONOMIA INTEGRATA news S.M.Perego
18/03/2015 Destinazione ai partiti politici del 2 x mille news S.M.Perego
28/04/2015 Determinazione del reddito professionale – Scomputo ritenute d’acconto S.M.Perego
09/03/2016 Detraibile al 50% l’IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
29/11/2016 Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego
17/07/2009 Detrazione 20% su acquisti beni mobili news S.M.Perego
03/03/2016 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego

Records 541 to 550 of 2397
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Titolo: Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici   Data : 10/06/2016
Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici
Il co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) modifica, a decorrere dall'1.1.2016, le modalità di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E.
Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.2.2016 n. 2, dall'1.1.2016 sono esclusi dalla stima catastale i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura che costituiscono struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni.
Rimangono inclusi nella stima catastale, ad esempio, i pannelli fotovoltaici integrati architettonicamente ex art. 2 co. 1 lett. b3) del DM 19.2.2007 e riconducibili alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all'Allegato 3 dello stesso decreto.
Per gli impianti fotovoltaici accertati in Catasto come impianti a corredo di unità immobiliari a destinazione ordinaria (non classificati nei gruppi D ed E), i pannelli non sono scomputabili dalla rendita, perché non strumentali a un ciclo produttivo, ma associabili ad impianti fissi di un fabbricato, per usi diversi dell'unità immobiliare.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate 21.4.2016 - Circolare Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2
Sezione:   Autore : S.M.Perego