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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Si attribuisce con Docfa la rendita alle unità accatastate in categoria D ed E   Data : 10/06/2016
Si attribuisce con Docfa la rendita alle unità accatastate in categoria D ed E
Il co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispone che, dall'1.1.2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta:
- i macchinari,
- i congegni,
- le attrezzature,
- gli altri impianti,
funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").
Per quanto concerne i fabbricati già censiti nei gruppi catastali D ed E (opifici, alberghi, teatri, stazioni per servizi di trasporto), perché la rendita "proposta" abbia effetto retroattivo dall'1.1.2016, è necessario presentare una richiesta di variazione catastale, mediante Docfa, entro il 15.6.2016. In tal caso, la nuova rendita avrà effetto già per la determinazione della prima rata dell'IMU e della TASI dovuta entro il 16.6.2016.
Per coloro che presentano la Docfa successivamente al 15.6.2016 la rendita "proposta" ha effetto dall'1.1.2017.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2
Sezione:   Autore : S.M.Perego