Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016   Data : 10/06/2016
I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016
Con riferimento agli effetti dei super-ammortamenti sul calcolo degli acconti, l'art. 1 co. 94 della L. 208/2015 stabilisce che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative in commento.
Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 23/2016 (§ 5) precisa che in sede di determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2016, l'imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, va determinata senza tener conto della maggiorazione. Pertanto:
- in caso di adozione del metodo storico, l'IRPEF/IRES 2015, base di commisurazione dell'acconto medesimo, va assunta senza considerare i super-ammortamenti;
- se invece viene applicato il metodo previsionale, l'agevolazione rileva ai fini del calcolo dell'imposta presunta per il 2016, base di computo dell'acconto.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2016 - "Super-ammortamenti con obbligo di ricalcolo degli acconti 2016" - Alberti - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego