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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016   Data : 10/06/2016
I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016
Con riferimento agli effetti dei super-ammortamenti sul calcolo degli acconti, l'art. 1 co. 94 della L. 208/2015 stabilisce che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative in commento.
Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 23/2016 (§ 5) precisa che in sede di determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2016, l'imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, va determinata senza tener conto della maggiorazione. Pertanto:
- in caso di adozione del metodo storico, l'IRPEF/IRES 2015, base di commisurazione dell'acconto medesimo, va assunta senza considerare i super-ammortamenti;
- se invece viene applicato il metodo previsionale, l'agevolazione rileva ai fini del calcolo dell'imposta presunta per il 2016, base di computo dell'acconto.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2016 - "Super-ammortamenti con obbligo di ricalcolo degli acconti 2016" - Alberti - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego