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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
22/09/2015 Dubbia l’iscrizione all’AIRE se la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
23/09/2015 Alcune perplessità sui regimi fiscali agevolati dopo la pubblicazione della Ris. 80/2015 S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
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Titolo: I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016   Data : 10/06/2016
I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016
Con riferimento agli effetti dei super-ammortamenti sul calcolo degli acconti, l'art. 1 co. 94 della L. 208/2015 stabilisce che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative in commento.
Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 23/2016 (§ 5) precisa che in sede di determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2016, l'imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, va determinata senza tener conto della maggiorazione. Pertanto:
- in caso di adozione del metodo storico, l'IRPEF/IRES 2015, base di commisurazione dell'acconto medesimo, va assunta senza considerare i super-ammortamenti;
- se invece viene applicato il metodo previsionale, l'agevolazione rileva ai fini del calcolo dell'imposta presunta per il 2016, base di computo dell'acconto.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2016 - "Super-ammortamenti con obbligo di ricalcolo degli acconti 2016" - Alberti - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego