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17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
19/04/2017 On line i soggetti beneficiari del cinque per mille relativi al 2015 S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego

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Titolo: Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti   Data : 14/06/2016
Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti
Anche i contribuenti che applicano i regimi forfetario (di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011) sono tenuti alla corresponsione degli acconti delle imposte sui redditi.
In particolare, se il contribuente, nel 2015 e nel 2016, si avvale di uno dei predetti regimi e non è titolare di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF, è dovuto soltanto l'acconto delle relative imposte sostitutive, secondo le regole generali.
Tuttavia, se il 2016 è il primo periodo d'imposta in cui viene applicato il regime forfetario, non risulta dovuto nessun acconto a titolo d'imposta sostitutiva per detto regime, per l'assenza (in base alle regole generali) di una base storica di riferimento. Si ricorda che tale ipotesi non può ricorrere con riferimento al regime di vantaggio, dal momento che quest'ultimo non è più opzionabile dal 2016, ma è utilizzabile, fino alla naturale scadenza, solo dai contribuenti che lo avevano scelto in precedenza.
Invece, se il contribuente, nel 2015 e nel 2016, applica uno dei predetti regimi ed è contestualmente titolare di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF (es. redditi fondiari, redditi diversi), oltre all'acconto delle relative imposte sostitutive, può essere dovuto anche l'acconto IRPEF 2016, in base alle consuete modalità.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2016 - "Versamento degli acconti anche per i regimi forfetario e di vantaggio" - Fornero - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego