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Data Titolo Sezione Autore
08/03/2016 La Cassazione interviene sul valore degli autoveicoli usati S.M.Perego
02/08/2016 La Cassazione interviene sull’ICI degli enti religiosi S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
27/10/2015 La Cassazione interviene sulle fatture emesse per operazioni inesistenti S.M.Perego
16/12/2015 La Cassazione interviene sulle prestazioni professionali gratuite S.M.Perego
21/04/2016 La Cassazione interviene sulle spese di manutenzione S.M.Perego
18/07/2018 La Cassazione limita i termini di accertamento S.M.Perego
20/05/2016 La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10 S.M.Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
09/05/2017 La Cassazione stabilisce l’esclusione dalle imposte dei Trust S.M.Perego

Records 1271 to 1280 of 2397
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Titolo: Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti   Data : 14/06/2016
Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti
Anche i contribuenti che applicano i regimi forfetario (di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011) sono tenuti alla corresponsione degli acconti delle imposte sui redditi.
In particolare, se il contribuente, nel 2015 e nel 2016, si avvale di uno dei predetti regimi e non è titolare di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF, è dovuto soltanto l'acconto delle relative imposte sostitutive, secondo le regole generali.
Tuttavia, se il 2016 è il primo periodo d'imposta in cui viene applicato il regime forfetario, non risulta dovuto nessun acconto a titolo d'imposta sostitutiva per detto regime, per l'assenza (in base alle regole generali) di una base storica di riferimento. Si ricorda che tale ipotesi non può ricorrere con riferimento al regime di vantaggio, dal momento che quest'ultimo non è più opzionabile dal 2016, ma è utilizzabile, fino alla naturale scadenza, solo dai contribuenti che lo avevano scelto in precedenza.
Invece, se il contribuente, nel 2015 e nel 2016, applica uno dei predetti regimi ed è contestualmente titolare di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF (es. redditi fondiari, redditi diversi), oltre all'acconto delle relative imposte sostitutive, può essere dovuto anche l'acconto IRPEF 2016, in base alle consuete modalità.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2016 - "Versamento degli acconti anche per i regimi forfetario e di vantaggio" - Fornero - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego