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24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
21/04/2016 Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego

Records 2291 to 2300 of 2397
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Titolo: Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti   Data : 14/06/2016
Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti
Anche i contribuenti che applicano i regimi forfetario (di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011) sono tenuti alla corresponsione degli acconti delle imposte sui redditi.
In particolare, se il contribuente, nel 2015 e nel 2016, si avvale di uno dei predetti regimi e non è titolare di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF, è dovuto soltanto l'acconto delle relative imposte sostitutive, secondo le regole generali.
Tuttavia, se il 2016 è il primo periodo d'imposta in cui viene applicato il regime forfetario, non risulta dovuto nessun acconto a titolo d'imposta sostitutiva per detto regime, per l'assenza (in base alle regole generali) di una base storica di riferimento. Si ricorda che tale ipotesi non può ricorrere con riferimento al regime di vantaggio, dal momento che quest'ultimo non è più opzionabile dal 2016, ma è utilizzabile, fino alla naturale scadenza, solo dai contribuenti che lo avevano scelto in precedenza.
Invece, se il contribuente, nel 2015 e nel 2016, applica uno dei predetti regimi ed è contestualmente titolare di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF (es. redditi fondiari, redditi diversi), oltre all'acconto delle relative imposte sostitutive, può essere dovuto anche l'acconto IRPEF 2016, in base alle consuete modalità.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2016 - "Versamento degli acconti anche per i regimi forfetario e di vantaggio" - Fornero - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego