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29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti   Data : 14/06/2016
Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti
Anche i contribuenti che applicano i regimi forfetario (di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011) sono tenuti alla corresponsione degli acconti delle imposte sui redditi.
In particolare, se il contribuente, nel 2015 e nel 2016, si avvale di uno dei predetti regimi e non è titolare di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF, è dovuto soltanto l'acconto delle relative imposte sostitutive, secondo le regole generali.
Tuttavia, se il 2016 è il primo periodo d'imposta in cui viene applicato il regime forfetario, non risulta dovuto nessun acconto a titolo d'imposta sostitutiva per detto regime, per l'assenza (in base alle regole generali) di una base storica di riferimento. Si ricorda che tale ipotesi non può ricorrere con riferimento al regime di vantaggio, dal momento che quest'ultimo non è più opzionabile dal 2016, ma è utilizzabile, fino alla naturale scadenza, solo dai contribuenti che lo avevano scelto in precedenza.
Invece, se il contribuente, nel 2015 e nel 2016, applica uno dei predetti regimi ed è contestualmente titolare di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF (es. redditi fondiari, redditi diversi), oltre all'acconto delle relative imposte sostitutive, può essere dovuto anche l'acconto IRPEF 2016, in base alle consuete modalità.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2016 - "Versamento degli acconti anche per i regimi forfetario e di vantaggio" - Fornero - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego