Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/04/2015 La casella PEC delle imprese deve essere mantenuta sempre attiva S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
30/04/2015 Registrazione volontaria dell'atto oltre il termine di decadenza senza applicazione di sanzioni e interessi S.M.Perego
30/04/2015 Nulle le notifiche di Equitalia avvenute a mezzo di corriere privato S.M.Perego
01/06/2015 Studi di settore, quali condizioni per l’esclusione. S.M.Perego
30/04/2015 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
19/05/2015 Reverse charge alcune novità della L. 190/2014 S.M.Perego
20/05/2015 Software GE.RI.CO. per la compilazione degli studi di settore in versione Beta S.M.Perego
20/05/2015 Alcune novità nel quadro RS S.M.Perego

Records 621 to 630 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti   Data : 14/06/2016
Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti
Anche i contribuenti che applicano i regimi forfetario (di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011) sono tenuti alla corresponsione degli acconti delle imposte sui redditi.
In particolare, se il contribuente, nel 2015 e nel 2016, si avvale di uno dei predetti regimi e non è titolare di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF, è dovuto soltanto l'acconto delle relative imposte sostitutive, secondo le regole generali.
Tuttavia, se il 2016 è il primo periodo d'imposta in cui viene applicato il regime forfetario, non risulta dovuto nessun acconto a titolo d'imposta sostitutiva per detto regime, per l'assenza (in base alle regole generali) di una base storica di riferimento. Si ricorda che tale ipotesi non può ricorrere con riferimento al regime di vantaggio, dal momento che quest'ultimo non è più opzionabile dal 2016, ma è utilizzabile, fino alla naturale scadenza, solo dai contribuenti che lo avevano scelto in precedenza.
Invece, se il contribuente, nel 2015 e nel 2016, applica uno dei predetti regimi ed è contestualmente titolare di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF (es. redditi fondiari, redditi diversi), oltre all'acconto delle relative imposte sostitutive, può essere dovuto anche l'acconto IRPEF 2016, in base alle consuete modalità.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2016 - "Versamento degli acconti anche per i regimi forfetario e di vantaggio" - Fornero - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego