Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/03/2017 INPS – Nuova classificazione dei datori di lavoro S.M.Perego
09/03/2017 Pubblicate le disposizioni attuative per accedere al regime dei neo domiciliati S.M.Perego
10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
10/03/2017 Agevolato, ai fini della patent box, l’uso di software coperto da copyright S.M.Perego
10/03/2017 Pronto il Ddl per gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
10/03/2017 Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
10/03/2017 Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list S.M.Perego
10/03/2017 L’INPS fornisce chiarimenti per la compilazione dell'elemento "ForzaAziendale" S.M.Perego
10/03/2017 Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro S.M.Perego
13/03/2017 Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti S.M.Perego

Records 1081 to 1090 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno   Data : 14/06/2016
Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno
Nella circ. 13.6.2016 n. 27, l'Agenzia delle Entrate, in linea con quanto affermato, in passato, nella ris. 105/2011 (in relazione al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi) e nella ris. 112/2012 (in relazione al mancato riacquisto di un'abitazione entro 1 anno dalla vendita infraquinquennale della prima casa), chiarisce che il contribuente, ove prima del decorso di 1 anno dall'acquisto della "prima casa", avvenuto (dopo l'1.1.2016) senza aver già alienato l'immobile in precedenza acquistato con il beneficio, si renda conto di non voler/poter ottemperare all'obbligo di alienazione, può inviare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, comunicando il mancato assolvimento della condizione e richiedendo la riliquidazione dell'imposta e degli interessi.
In tal caso, la decadenza sarà evitata e non saranno dovute sanzioni.
Invece, dopo il decorso del termine di 1 anno senza che la "vecchia" prima casa sia alienata (e senza che nessuna comunicazione sia presentata all'Agenzia), si verifica la decadenza dall'agevolazione e sono dovute le sanzioni. Queste ultime sono dovute in misura ridotta ove si acceda al ravvedimento operoso.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2016 - "Chi non vende la “vecchia” prima casa entro un anno può evitare le sanzioni" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego