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Data Titolo Sezione Autore
27/05/2016 Allo studio alcune semplificazioni e agevolazioni da parte del Governo S.M.Perego
05/09/2016 Allo studio le modifiche di riduzione dell'IRES e introduzione dell'IRI S.M.Perego
28/04/2016 Altri chiarimenti ufficiali sul credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali S.M.Perego
06/02/2018 Ammessa l’agevolazione prima casa in presenza di possesso di alloggio inidoneo S.M.Perego
05/09/2016 Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo S.M.Perego
16/04/2018 Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego
12/11/2015 Ammesse al consolidato le società non residenti S.M.Perego
27/04/2017 Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti S.M.Perego
05/08/2016 Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list” S.M.Perego

Records 161 to 170 of 2397
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Titolo: Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno   Data : 14/06/2016
Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno
Nella circ. 13.6.2016 n. 27, l'Agenzia delle Entrate, in linea con quanto affermato, in passato, nella ris. 105/2011 (in relazione al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi) e nella ris. 112/2012 (in relazione al mancato riacquisto di un'abitazione entro 1 anno dalla vendita infraquinquennale della prima casa), chiarisce che il contribuente, ove prima del decorso di 1 anno dall'acquisto della "prima casa", avvenuto (dopo l'1.1.2016) senza aver già alienato l'immobile in precedenza acquistato con il beneficio, si renda conto di non voler/poter ottemperare all'obbligo di alienazione, può inviare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, comunicando il mancato assolvimento della condizione e richiedendo la riliquidazione dell'imposta e degli interessi.
In tal caso, la decadenza sarà evitata e non saranno dovute sanzioni.
Invece, dopo il decorso del termine di 1 anno senza che la "vecchia" prima casa sia alienata (e senza che nessuna comunicazione sia presentata all'Agenzia), si verifica la decadenza dall'agevolazione e sono dovute le sanzioni. Queste ultime sono dovute in misura ridotta ove si acceda al ravvedimento operoso.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2016 - "Chi non vende la “vecchia” prima casa entro un anno può evitare le sanzioni" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego