Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/04/2015 Pagamento telematico dell'imposta di bollo news S.M.Perego
21/04/2015 Alcune novità sullo Split payment news S.M.Perego
21/04/2015 dubbi applicativi sul Reverse Charge news S.M.Perego
15/04/2015 L'imposta di bollo assolta in modo virtuale news S.M.Perego
15/04/2015 Bilancio - Scorporo dei terreni su cui insistono i fabbrcati news S.M.Perego
14/04/2015 730 Precompilato con accettazione news S.M.Perego
13/04/2015 Nuovo assegno per i nati nel 2015 news S.M.Perego
10/04/2015 Nessun Reverse Charge per i beni ceduti con posa in opera news S.M.Perego
09/03/2015 Certificazione Unica - Scadenza presentazione news S.M.Perego
25/03/2015 Fatturazione elettronica - Novità CNDCEC news S.M.Perego

Records 2311 to 2320 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno   Data : 14/06/2016
Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno
Nella circ. 13.6.2016 n. 27, l'Agenzia delle Entrate, in linea con quanto affermato, in passato, nella ris. 105/2011 (in relazione al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi) e nella ris. 112/2012 (in relazione al mancato riacquisto di un'abitazione entro 1 anno dalla vendita infraquinquennale della prima casa), chiarisce che il contribuente, ove prima del decorso di 1 anno dall'acquisto della "prima casa", avvenuto (dopo l'1.1.2016) senza aver già alienato l'immobile in precedenza acquistato con il beneficio, si renda conto di non voler/poter ottemperare all'obbligo di alienazione, può inviare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, comunicando il mancato assolvimento della condizione e richiedendo la riliquidazione dell'imposta e degli interessi.
In tal caso, la decadenza sarà evitata e non saranno dovute sanzioni.
Invece, dopo il decorso del termine di 1 anno senza che la "vecchia" prima casa sia alienata (e senza che nessuna comunicazione sia presentata all'Agenzia), si verifica la decadenza dall'agevolazione e sono dovute le sanzioni. Queste ultime sono dovute in misura ridotta ove si acceda al ravvedimento operoso.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2016 - "Chi non vende la “vecchia” prima casa entro un anno può evitare le sanzioni" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego