Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/02/2019 Agenzia delle Entrate - Proroga all’8 marzo per gli amministratori di condominio S.M.Perego
28/02/2019 Agenzia delle Entrate – All’ultimo giorno la proroga per LIPE ed esterometro S.M.Perego
28/02/2019 INPS disponibili i moduli per Reddito e Pensione di cittadinanza S.M.Perego
01/03/2019 Credito d'imposta per adeguamento registratori di cassa S.M.Perego
11/03/2019 Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti S.M.Perego
12/03/2019 Comunicazioni ENEA per il 2019 S.M.Perego
12/03/2019 La cessazione della Partita Iva č sospesa in attesa degli incassi S.M.Perego
12/03/2019 Nuove FAQ AssoSoftware sulla Fatturazione elettronica S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
28/03/2019 Esterometro esteso anche ai soggetti privati privi di partita IVA S.M.Perego

Records 2361 to 2370 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno   Data : 14/06/2016
Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno
Nella circ. 13.6.2016 n. 27, l'Agenzia delle Entrate, in linea con quanto affermato, in passato, nella ris. 105/2011 (in relazione al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi) e nella ris. 112/2012 (in relazione al mancato riacquisto di un'abitazione entro 1 anno dalla vendita infraquinquennale della prima casa), chiarisce che il contribuente, ove prima del decorso di 1 anno dall'acquisto della "prima casa", avvenuto (dopo l'1.1.2016) senza aver già alienato l'immobile in precedenza acquistato con il beneficio, si renda conto di non voler/poter ottemperare all'obbligo di alienazione, può inviare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, comunicando il mancato assolvimento della condizione e richiedendo la riliquidazione dell'imposta e degli interessi.
In tal caso, la decadenza sarà evitata e non saranno dovute sanzioni.
Invece, dopo il decorso del termine di 1 anno senza che la "vecchia" prima casa sia alienata (e senza che nessuna comunicazione sia presentata all'Agenzia), si verifica la decadenza dall'agevolazione e sono dovute le sanzioni. Queste ultime sono dovute in misura ridotta ove si acceda al ravvedimento operoso.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2016 - "Chi non vende la “vecchia” prima casa entro un anno può evitare le sanzioni" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego