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Data Titolo Sezione Autore
20/10/2015 Anomalie nel 730 precompilato – Unico integrativo entro il 29.12.2015 S.M.Perego
20/10/2015 Resta reato l’omesso versamento ritenute previdenziali S.M.Perego
20/10/2015 Alcuni dubbi sull’innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante S.M.Perego
14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
20/10/2015 Soppresso il lavoro a progetto restano i Co.co.co. S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
15/10/2015 Quale ammortamento per la creazione di siti web S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego

Records 791 to 800 of 2397
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Titolo: Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno   Data : 14/06/2016
Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno
Nella circ. 13.6.2016 n. 27, l'Agenzia delle Entrate, in linea con quanto affermato, in passato, nella ris. 105/2011 (in relazione al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi) e nella ris. 112/2012 (in relazione al mancato riacquisto di un'abitazione entro 1 anno dalla vendita infraquinquennale della prima casa), chiarisce che il contribuente, ove prima del decorso di 1 anno dall'acquisto della "prima casa", avvenuto (dopo l'1.1.2016) senza aver già alienato l'immobile in precedenza acquistato con il beneficio, si renda conto di non voler/poter ottemperare all'obbligo di alienazione, può inviare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, comunicando il mancato assolvimento della condizione e richiedendo la riliquidazione dell'imposta e degli interessi.
In tal caso, la decadenza sarà evitata e non saranno dovute sanzioni.
Invece, dopo il decorso del termine di 1 anno senza che la "vecchia" prima casa sia alienata (e senza che nessuna comunicazione sia presentata all'Agenzia), si verifica la decadenza dall'agevolazione e sono dovute le sanzioni. Queste ultime sono dovute in misura ridotta ove si acceda al ravvedimento operoso.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2016 - "Chi non vende la “vecchia” prima casa entro un anno può evitare le sanzioni" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego