Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
04/02/2009 Interessi creditori news
11/09/2009 Interessi di mora news S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego
03/11/2018 Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
23/10/2009 Interpello su subappalti news S.M.Perego
26/04/2019 Interrogazioni dei contratti di locazione privi di tutti i dati utili S.M.Perego
04/12/2014 Intervista al dr. Stefano Perego news S.M.Perego

Records 1111 to 1120 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti   Data : 14/06/2016
Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti
In materia catastale, la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2016 n. 27 ha precisato che:
- per i fabbricati collabenti, ovvero quegli immobili caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l'incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio (da iscrivere nella categoria catastale F/2), sussiste la possibilità e non l'obbligo dell'aggiornamento degli atti catastali. Per rientrare in tale categoria catastale il fabbricato abitativo deve essere privo di tegole oppure, se produttivo, deve essere privo di copertura (in questi casi, l'IMU è dovuta sul valore dell'area edificabile sulla quale insiste il bene);
- le categorie catastali F/3 (unità in corso di costruzione) e F/4 (unità in corso di definizione) attribuite a immobili dovrebbero essere provvisorie e limitate ad un arco temporale non superiore a 12 mesi. Su tali unità i Comuni possono avviare un'attività di verifica attraverso una segnalazione all'Agenzia delle Entrate;
- gli impianti di telefonia mobile non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale unitamente agli altri elementi e infrastrutture (quali, ad esempio, le tubature, i piloni, i cavidotti, i pozzi di ispezione, gli edifici e gli accessi agli edifici, le antenne e i tralicci);
- i pali di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche devono essere sempre ricompresi nella rendita catastale delle centrali stesse;
- gli impianti fotovoltaici non integrati con la copertura dell'immobile non devono essere accatastati come unità immobiliari autonome, in quanto assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili. Pertanto, se ubicati su immobili a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) e ricompresi nella rendita originaria, possono essere oggetto di esclusione ai sensi dell'art. 1 co. 21 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- non è possibile la fusione di due unità immobiliari contigue di proprietà di soggetti diversi; tuttavia, si può darne evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2016 - "Non vanno accatastati gli impianti fotovoltaici sui tetti" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego