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Data Titolo Sezione Autore
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego

Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti   Data : 14/06/2016
Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti
In materia catastale, la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2016 n. 27 ha precisato che:
- per i fabbricati collabenti, ovvero quegli immobili caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l'incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio (da iscrivere nella categoria catastale F/2), sussiste la possibilità e non l'obbligo dell'aggiornamento degli atti catastali. Per rientrare in tale categoria catastale il fabbricato abitativo deve essere privo di tegole oppure, se produttivo, deve essere privo di copertura (in questi casi, l'IMU è dovuta sul valore dell'area edificabile sulla quale insiste il bene);
- le categorie catastali F/3 (unità in corso di costruzione) e F/4 (unità in corso di definizione) attribuite a immobili dovrebbero essere provvisorie e limitate ad un arco temporale non superiore a 12 mesi. Su tali unità i Comuni possono avviare un'attività di verifica attraverso una segnalazione all'Agenzia delle Entrate;
- gli impianti di telefonia mobile non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale unitamente agli altri elementi e infrastrutture (quali, ad esempio, le tubature, i piloni, i cavidotti, i pozzi di ispezione, gli edifici e gli accessi agli edifici, le antenne e i tralicci);
- i pali di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche devono essere sempre ricompresi nella rendita catastale delle centrali stesse;
- gli impianti fotovoltaici non integrati con la copertura dell'immobile non devono essere accatastati come unità immobiliari autonome, in quanto assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili. Pertanto, se ubicati su immobili a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) e ricompresi nella rendita originaria, possono essere oggetto di esclusione ai sensi dell'art. 1 co. 21 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- non è possibile la fusione di due unità immobiliari contigue di proprietà di soggetti diversi; tuttavia, si può darne evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2016 - "Non vanno accatastati gli impianti fotovoltaici sui tetti" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego