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02/03/2016 La Certificazione Unica 2016 per i redditi professionali S.M.Perego
03/03/2016 Primi chiarimenti dell’AdE sugli oneri detraibili – spese mediche e scolastiche S.M.Perego
03/03/2016 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
03/03/2016 In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
17/02/2016 Leasing finanziario abitativo – Un nuovo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego

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Titolo: Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti   Data : 14/06/2016
Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti
In materia catastale, la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2016 n. 27 ha precisato che:
- per i fabbricati collabenti, ovvero quegli immobili caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l'incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio (da iscrivere nella categoria catastale F/2), sussiste la possibilità e non l'obbligo dell'aggiornamento degli atti catastali. Per rientrare in tale categoria catastale il fabbricato abitativo deve essere privo di tegole oppure, se produttivo, deve essere privo di copertura (in questi casi, l'IMU è dovuta sul valore dell'area edificabile sulla quale insiste il bene);
- le categorie catastali F/3 (unità in corso di costruzione) e F/4 (unità in corso di definizione) attribuite a immobili dovrebbero essere provvisorie e limitate ad un arco temporale non superiore a 12 mesi. Su tali unità i Comuni possono avviare un'attività di verifica attraverso una segnalazione all'Agenzia delle Entrate;
- gli impianti di telefonia mobile non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale unitamente agli altri elementi e infrastrutture (quali, ad esempio, le tubature, i piloni, i cavidotti, i pozzi di ispezione, gli edifici e gli accessi agli edifici, le antenne e i tralicci);
- i pali di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche devono essere sempre ricompresi nella rendita catastale delle centrali stesse;
- gli impianti fotovoltaici non integrati con la copertura dell'immobile non devono essere accatastati come unità immobiliari autonome, in quanto assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili. Pertanto, se ubicati su immobili a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) e ricompresi nella rendita originaria, possono essere oggetto di esclusione ai sensi dell'art. 1 co. 21 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- non è possibile la fusione di due unità immobiliari contigue di proprietà di soggetti diversi; tuttavia, si può darne evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2016 - "Non vanno accatastati gli impianti fotovoltaici sui tetti" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego