Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/09/2016 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aumenta i propri poteri S.M.Perego
04/08/2016 Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno S.M.Perego
05/09/2016 Prosegue la campagna di esenzione da IRAP S.M.Perego
04/08/2016 Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata S.M.Perego
05/08/2016 Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica S.M.Perego
05/08/2016 Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list” S.M.Perego
05/08/2016 Abuso del diritto – Da Assonime nuova analisi sulle scissioni S.M.Perego
05/08/2016 Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria S.M.Perego
04/08/2016 Aggiornati gli studi di settore S.M.Perego
29/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego

Records 1541 to 1550 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti   Data : 14/06/2016
Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti
In materia catastale, la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2016 n. 27 ha precisato che:
- per i fabbricati collabenti, ovvero quegli immobili caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l'incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio (da iscrivere nella categoria catastale F/2), sussiste la possibilità e non l'obbligo dell'aggiornamento degli atti catastali. Per rientrare in tale categoria catastale il fabbricato abitativo deve essere privo di tegole oppure, se produttivo, deve essere privo di copertura (in questi casi, l'IMU è dovuta sul valore dell'area edificabile sulla quale insiste il bene);
- le categorie catastali F/3 (unità in corso di costruzione) e F/4 (unità in corso di definizione) attribuite a immobili dovrebbero essere provvisorie e limitate ad un arco temporale non superiore a 12 mesi. Su tali unità i Comuni possono avviare un'attività di verifica attraverso una segnalazione all'Agenzia delle Entrate;
- gli impianti di telefonia mobile non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale unitamente agli altri elementi e infrastrutture (quali, ad esempio, le tubature, i piloni, i cavidotti, i pozzi di ispezione, gli edifici e gli accessi agli edifici, le antenne e i tralicci);
- i pali di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche devono essere sempre ricompresi nella rendita catastale delle centrali stesse;
- gli impianti fotovoltaici non integrati con la copertura dell'immobile non devono essere accatastati come unità immobiliari autonome, in quanto assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili. Pertanto, se ubicati su immobili a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) e ricompresi nella rendita originaria, possono essere oggetto di esclusione ai sensi dell'art. 1 co. 21 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- non è possibile la fusione di due unità immobiliari contigue di proprietà di soggetti diversi; tuttavia, si può darne evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2016 - "Non vanno accatastati gli impianti fotovoltaici sui tetti" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego