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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti   Data : 14/06/2016
Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti
In materia catastale, la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2016 n. 27 ha precisato che:
- per i fabbricati collabenti, ovvero quegli immobili caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l'incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio (da iscrivere nella categoria catastale F/2), sussiste la possibilità e non l'obbligo dell'aggiornamento degli atti catastali. Per rientrare in tale categoria catastale il fabbricato abitativo deve essere privo di tegole oppure, se produttivo, deve essere privo di copertura (in questi casi, l'IMU è dovuta sul valore dell'area edificabile sulla quale insiste il bene);
- le categorie catastali F/3 (unità in corso di costruzione) e F/4 (unità in corso di definizione) attribuite a immobili dovrebbero essere provvisorie e limitate ad un arco temporale non superiore a 12 mesi. Su tali unità i Comuni possono avviare un'attività di verifica attraverso una segnalazione all'Agenzia delle Entrate;
- gli impianti di telefonia mobile non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale unitamente agli altri elementi e infrastrutture (quali, ad esempio, le tubature, i piloni, i cavidotti, i pozzi di ispezione, gli edifici e gli accessi agli edifici, le antenne e i tralicci);
- i pali di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche devono essere sempre ricompresi nella rendita catastale delle centrali stesse;
- gli impianti fotovoltaici non integrati con la copertura dell'immobile non devono essere accatastati come unità immobiliari autonome, in quanto assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili. Pertanto, se ubicati su immobili a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) e ricompresi nella rendita originaria, possono essere oggetto di esclusione ai sensi dell'art. 1 co. 21 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- non è possibile la fusione di due unità immobiliari contigue di proprietà di soggetti diversi; tuttavia, si può darne evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2016 - "Non vanno accatastati gli impianti fotovoltaici sui tetti" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego