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Titolo: Passano al 6 luglio i versamenti di UNICO per i soggetti agli studi di settore   Data : 15/06/2016
Passano al 6 luglio i versamenti di UNICO per i soggetti agli studi di settore
È stato firmato il DPCM che differisce a tale data, o al 22 agosto con lo 0,4%, i pagamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO e IRAP 2016
Dopo le incertezze e le proteste dei giorni scorsi, con un comunicato stampa diffuso ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2016 e IRAP 2016, a favore dei contribuenti con studi di settore.
Il DPCM, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, interessa i contribuenti tenuti ai versamenti in scadenza il 16 giugno 2016, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
I versamenti possono quindi essere effettuati:
- entro il 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 7 luglio al 22 agosto 2016, con la maggiorazione dello 0,4% (considerato che è ormai a regime il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno, e che il 20 agosto quest’anno cade di sabato).
Anche se non precisato dal comunicato stampa di ieri, la proroga, analogamente allo scorso anno, dovrebbe riguardare anche:
- i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore (diverse dall’ammontare di ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569 euro) o cause di inapplicabilità degli studi stessi;
- i c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 e i contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione;
- i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita un’attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore.
Rimangono, invece, fermi i termini ordinari del 16 giugno o del 18 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (considerato che il 16 luglio quest’anno cade di sabato) per i contribuenti “estranei” agli studi di settore, ad esempio:
- le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
- gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario;
- i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri di cui all’art. 3 commi 181-187 della L. 549/95, in quanto per l’attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore.
I nuovi termini non riguardano neppure i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che abbiano termini ordinari di versamento successivi al 16 giugno 2016 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (rinvio “ai 180 giorni”) o della data di chiusura del periodo di imposta (soggetti “non solari”).
In caso di opzione per il consolidato fiscale, come gli anni scorsi, in assenza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, per il versamento dell’IRES del consolidato, le proroghe non siano applicabili se la società controllante non è soggetta agli studi di settore, e lo siano invece se la controllante è soggetta agli studi, anche se non lo è qualche società controllata.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego