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Titolo: La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale   Data : 15/06/2016
La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale
Sotto il profilo oggettivo, lo slittamento opera con riguardo a tutti i versamenti che risultano dalle dichiarazioni UNICO 2016 (anche unificate con l’IVA) o IRAP 2016, ordinariamente in scadenza domani 16 giugno. Vi rientrano, pertanto, anche il versamento delle imposte sostitutive (es. cedolare secca sulle locazioni), delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), dei contributi previdenziali INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate, del diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, del saldo IVA derivante dalla dichiarazione unificata (se non effettuato entro il 16 marzo 2016) e dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore.
La proroga si applica anche ai soci di srl iscritti alla Gestione INPS artigiani o commercianti, qualora la srl sia soggetta agli studi di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16 luglio 2007 n. 173). Pertanto, anche i soci di srl non in regime di trasparenza fiscale, ma che devono comunque applicare un regime di trasparenza ai fini contributivi nell’ambito della compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016, possono beneficiare della proroga per il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 dei contributi INPS artigiani e commercianti, dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale.
Tuttavia, come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25 settembre 2013 n. 59, il differimento interessa esclusivamente il versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Da ultimo, si ricorda che, per quanto riguarda la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con quello del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito al 6 luglio 2016, o al successivo 22 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i termini di versamento delle rate successive, rimane invece invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e della fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti, fermi restando i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego