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06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
14/06/2017 Il visto di conformità a 5 mila euro è solo un falso di bilancio S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
12/04/2017 Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse S.M.Perego

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Titolo: La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale   Data : 15/06/2016
La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale
Sotto il profilo oggettivo, lo slittamento opera con riguardo a tutti i versamenti che risultano dalle dichiarazioni UNICO 2016 (anche unificate con l’IVA) o IRAP 2016, ordinariamente in scadenza domani 16 giugno. Vi rientrano, pertanto, anche il versamento delle imposte sostitutive (es. cedolare secca sulle locazioni), delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), dei contributi previdenziali INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate, del diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, del saldo IVA derivante dalla dichiarazione unificata (se non effettuato entro il 16 marzo 2016) e dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore.
La proroga si applica anche ai soci di srl iscritti alla Gestione INPS artigiani o commercianti, qualora la srl sia soggetta agli studi di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16 luglio 2007 n. 173). Pertanto, anche i soci di srl non in regime di trasparenza fiscale, ma che devono comunque applicare un regime di trasparenza ai fini contributivi nell’ambito della compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016, possono beneficiare della proroga per il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 dei contributi INPS artigiani e commercianti, dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale.
Tuttavia, come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25 settembre 2013 n. 59, il differimento interessa esclusivamente il versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Da ultimo, si ricorda che, per quanto riguarda la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con quello del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito al 6 luglio 2016, o al successivo 22 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i termini di versamento delle rate successive, rimane invece invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e della fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti, fermi restando i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego