Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/06/2017 INPS - Disponibili on line le domande per permessi 104 a conviventi e unioni civili S.M.Perego
22/06/2017 Quale data rileva ai fini degli incassi il pagamento con assegno bancario? S.M.Perego
22/06/2017 INPS – Nel “Cassetto Committenti Gestione Separata” le situazioni debitorie S.M.Perego
22/06/2017 Obbligo di dichiarazione TASI per gli immobili locati dagli ENC S.M.Perego
22/06/2017 La maggiorazione del diritto camerale può avere date diverse S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
26/06/2017 Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario S.M.Perego
26/06/2017 Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale S.M.Perego
26/06/2017 Il prezzo valore anche per gli immobili acquistati all’asta S.M.Perego
26/06/2017 I soci di SNC e SAS che optano per l’IRI determinano l’acconto in forma previsionale S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione   Data : 16/06/2016
Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione
Scade oggi, 16.6.2016, il termine entro cui versare la prima (acconto) o unica rata (acconto e saldo) dell'IMU e della TASI dovute per il 2016.
Una particolare fattispecie di applicazione dell'IMU e della TASI è quella relativa al diritto (reale) di abitazione spettante al coniuge superstite. Si tratta, ai sensi dell'art. 540 c.c., del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (e di uso sui mobili che la corredano), se di proprietà del defunto o comuni.
Tale diritto, che si estende alle eventuali pertinenze (box, cantina, soffitta), è riservato dunque per legge al coniuge superstite, a titolo di legato, e ha per oggetto la casa coniugale, vale a dire l'unità immobiliare o il fabbricato che in concreto ha costituito la residenza familiare (dimora abituale) dei coniugi.
Ai fini dell'IMU e della TASI, quindi, il coniuge superstite è il soggetto passivo che, a meno che l'immobile non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9, nulla dovrà versare per le prime rate 2016 per la propria abitazione principale.
Fonte: Art. 540 c.c. - Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2016 - "Coniuge superstite soggetto passivo di IMU e TASI anche se cambia residenza" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego