Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/06/2017 Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
27/09/2017 Il nuovo modello RLI del 20.9.2017 Stefano M. Perego
27/10/2017 Approvati i modelli per la nuova rottamazione S.M.Perego
27/10/2017 Anche i conviventi di fatto rientrano nell’impresa familiare S.M.Perego
04/11/2017 Tassativa la rideterminazione degli acconti per i semplificati S.M.Perego
10/11/2017 Le incongruità sull’emissione della fattura al soggetto pagante S.M.Perego
01/12/2017 Lo #Spesometro 2017 evidenzia le partite IVA cessate e la regolarità nella detrazione d’imposta S.M.Perego
01/12/2017 Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017 S.M.Perego
01/12/2017 INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione   Data : 16/06/2016
Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione
Scade oggi, 16.6.2016, il termine entro cui versare la prima (acconto) o unica rata (acconto e saldo) dell'IMU e della TASI dovute per il 2016.
Una particolare fattispecie di applicazione dell'IMU e della TASI è quella relativa al diritto (reale) di abitazione spettante al coniuge superstite. Si tratta, ai sensi dell'art. 540 c.c., del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (e di uso sui mobili che la corredano), se di proprietà del defunto o comuni.
Tale diritto, che si estende alle eventuali pertinenze (box, cantina, soffitta), è riservato dunque per legge al coniuge superstite, a titolo di legato, e ha per oggetto la casa coniugale, vale a dire l'unità immobiliare o il fabbricato che in concreto ha costituito la residenza familiare (dimora abituale) dei coniugi.
Ai fini dell'IMU e della TASI, quindi, il coniuge superstite è il soggetto passivo che, a meno che l'immobile non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9, nulla dovrà versare per le prime rate 2016 per la propria abitazione principale.
Fonte: Art. 540 c.c. - Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2016 - "Coniuge superstite soggetto passivo di IMU e TASI anche se cambia residenza" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego