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13/12/2017 Necessaria, a fine anno, la riconciliazione degli incassi e delle ritenute subite S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
14/12/2017 Al via dall’1.1.2018 il POS per tutti S.M.Perego
14/12/2017 Nuova lettera d'incarico professionale per gli adempimenti in materia di lavoro S.M.Perego
14/12/2017 Agenzia delle Entrate-Riscossione Riaperta la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
18/12/2017 I chiarimenti sugli iper-ammortamenti del MISE S.M.Perego
18/12/2017 Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA S.M.Perego
18/12/2017 Pronto il modello per la “Tobin Tax” S.M.Perego
18/12/2017 Scadono il 2.1.2018 gli accertamenti sui redditi del 2012 S.M.Perego

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Titolo: Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione   Data : 16/06/2016
Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione
Scade oggi, 16.6.2016, il termine entro cui versare la prima (acconto) o unica rata (acconto e saldo) dell'IMU e della TASI dovute per il 2016.
Una particolare fattispecie di applicazione dell'IMU e della TASI è quella relativa al diritto (reale) di abitazione spettante al coniuge superstite. Si tratta, ai sensi dell'art. 540 c.c., del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (e di uso sui mobili che la corredano), se di proprietà del defunto o comuni.
Tale diritto, che si estende alle eventuali pertinenze (box, cantina, soffitta), è riservato dunque per legge al coniuge superstite, a titolo di legato, e ha per oggetto la casa coniugale, vale a dire l'unità immobiliare o il fabbricato che in concreto ha costituito la residenza familiare (dimora abituale) dei coniugi.
Ai fini dell'IMU e della TASI, quindi, il coniuge superstite è il soggetto passivo che, a meno che l'immobile non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9, nulla dovrà versare per le prime rate 2016 per la propria abitazione principale.
Fonte: Art. 540 c.c. - Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2016 - "Coniuge superstite soggetto passivo di IMU e TASI anche se cambia residenza" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego