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Data Titolo Sezione Autore
22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
06/02/2018 Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
27/07/2016 Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative S.M.Perego
23/02/2016 Scade il 29.02.2016 la trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA S.M.Perego
26/02/2016 Scade il 29.2.2016 la consegna della CU – Dal 1.3.2016 si incorre in sanzioni S.M.Perego
27/06/2017 Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto S.M.Perego
13/06/2017 Scade il 30 giugno il termine per installare i contabilizzatori di calore S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego

Records 2141 to 2150 of 2397
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Titolo: Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione   Data : 16/06/2016
Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione
Scade oggi, 16.6.2016, il termine entro cui versare la prima (acconto) o unica rata (acconto e saldo) dell'IMU e della TASI dovute per il 2016.
Una particolare fattispecie di applicazione dell'IMU e della TASI è quella relativa al diritto (reale) di abitazione spettante al coniuge superstite. Si tratta, ai sensi dell'art. 540 c.c., del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (e di uso sui mobili che la corredano), se di proprietà del defunto o comuni.
Tale diritto, che si estende alle eventuali pertinenze (box, cantina, soffitta), è riservato dunque per legge al coniuge superstite, a titolo di legato, e ha per oggetto la casa coniugale, vale a dire l'unità immobiliare o il fabbricato che in concreto ha costituito la residenza familiare (dimora abituale) dei coniugi.
Ai fini dell'IMU e della TASI, quindi, il coniuge superstite è il soggetto passivo che, a meno che l'immobile non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9, nulla dovrà versare per le prime rate 2016 per la propria abitazione principale.
Fonte: Art. 540 c.c. - Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2016 - "Coniuge superstite soggetto passivo di IMU e TASI anche se cambia residenza" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego