Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
03/09/2009 news
03/09/2009 Autotrasporto - Credito d'imposta news S.M.Perego
03/09/2009 IRAP - Proroga istanza di rimborso news S.M.Perego
08/09/2009 INAIL denuncia con procedura telematica news S.M.Perego
11/09/2009 Interessi di mora news S.M.Perego
15/09/2009 Scudo fiscale - Approvazione modello news S.M.Perego
16/09/2009 Autotrasportatori - Codice tributo x F24 news S.M.Perego
17/09/2009 Indennità news S.M.Perego
08/10/2009 Modello CUD 2010 news S.M.Perego
08/10/2009 F23 on-line news S.M.Perego

Records 61 to 70 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione   Data : 16/06/2016
Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione
Scade oggi, 16.6.2016, il termine entro cui versare la prima (acconto) o unica rata (acconto e saldo) dell'IMU e della TASI dovute per il 2016.
Una particolare fattispecie di applicazione dell'IMU e della TASI è quella relativa al diritto (reale) di abitazione spettante al coniuge superstite. Si tratta, ai sensi dell'art. 540 c.c., del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (e di uso sui mobili che la corredano), se di proprietà del defunto o comuni.
Tale diritto, che si estende alle eventuali pertinenze (box, cantina, soffitta), è riservato dunque per legge al coniuge superstite, a titolo di legato, e ha per oggetto la casa coniugale, vale a dire l'unità immobiliare o il fabbricato che in concreto ha costituito la residenza familiare (dimora abituale) dei coniugi.
Ai fini dell'IMU e della TASI, quindi, il coniuge superstite è il soggetto passivo che, a meno che l'immobile non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9, nulla dovrà versare per le prime rate 2016 per la propria abitazione principale.
Fonte: Art. 540 c.c. - Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2016 - "Coniuge superstite soggetto passivo di IMU e TASI anche se cambia residenza" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego