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11/07/2016 Quando usufruire del ravvedimento operoso per il saldo delle imposte 2015? S.M.Perego
30/06/2016 Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio” S.M.Perego
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28/06/2016 Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
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Titolo: Il MEF interviene sulla riduzione del 50% dell’IMU   Data : 16/06/2016
Il MEF interviene sulla riduzione del 50% dell’IMU
Con la nota 9.6.2016 n. 27267, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ribadito che la base imponibile di IMU e di TASI si riduce al 50% anche nel caso di fabbricato concesso in comodato tra genitori e figli, comproprietari dello stesso fabbricato.
Ai sensi dell'art. 1103 c.c., infatti, ciascun proprietario può cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
A supporto di tali tesi, inoltre, il MEF si è avvalso della giurisprudenza della Cassazione la quale, seppur con riguardo al contratto di locazione, ha affermato che quando il potere dispositivo della cosa appartiene a più soggetti nella forma della comunione, di cui all'art. 1100 c.c. "tutti possono, rinunciando al godimento diretto, concederla in affitto a terzi, anche a taluno soltanto dei contitolari", discendendone la "concettuale compatibilità della contemporanea condizione" di comproprietario e di locatore del bene comune, o di parte di esso (Cassazione 1077/1961, 4602/1984, 8110/1991 e 330/2001).
Per fruire dell'agevolazione, dovranno comunque sussistere tutti gli altri requisiti previsti dal co. 3 dell'art. 13 del DL 201/2011 (il contratto di comodato deve essere registrato, il fabbricato non può essere di lusso, ecc.).
Fonte: Nota Min. Economia e Finanze 9.6.2016 n. 27267/DF - Il Quotidiano del Commercialista del 4.6.2016 - "Per IMU e TASI sui comodati controllare la deliberazione comunale" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego