Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/06/2009 Istanze IRAP - differimento dei termini news S.M.Perego
28/12/2016 Istituiti i codici tributo per i controlli automatizzati dei contribuenti forfetari S.M.Perego
10/03/2016 Istituito il codice per le schermature solari con detrazione del 65% S.M.Perego
26/11/2015 Istituito il codice tributo per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
31/03/2017 Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
20/11/2015 Istituito il codice tributo per il credito sugli investimenti S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività diventa definitiva   Data : 16/06/2016
Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività diventa definitiva
Con la circolare 15.6.2016 n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, d'intesa con il Ministero del Lavoro, le indicazioni per l'applicazione delle disposizioni della L. 208/2015 (art. 1 co. 182 ss.) e del DM 25.3.2016 che, nell'ambito di un disegno unitario finalizzato a ridurre il cuneo fiscale, incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello e sviluppare il c.d. "welfare aziendale":
- hanno reintrodotto, rendendolo strutturale dal 2016 ed apportandovi alcune novità, il regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività;
- hanno previsto la possibilità, per il dipendente, di sostituire la corresponsione delle retribuzioni premiali con benefit esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 co. 2 e 3 ultimo periodo del TUIR.
Con riguardo al primo punto, la circolare in commento si sofferma, tra l'altro:
- sull'ambito di applicazione soggettivo della tassazione sostitutiva, ricomprendendo nel settore privato destinatario della stessa, per esclusione, i datori di lavoro non rientranti nella P.A. ex DLgs. 165/2001, con conseguente inclusione anche degli enti pubblici economici, dei datori di lavoro non imprenditori (es. professionisti) e delle Agenzie di somministrazione;
- sull'ambito di applicazione oggettivo, ora comprensivo dei premi di risultato di ammontare variabile legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, quale modalità di corresponsione della retribuzione ex art. 2102 c.c., a prescindere dai suddetti incrementi. Resta ferma, stante il rinvio ai soli contratti collettivi di secondo livello di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015, l'esclusione dalle possibili fonti di regolazione delle voci retributive di cui si tratta dei CCNL, degli accordi plurimi tra datore di lavoro e dipendente, così come degli accordi individuali.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 15.6.2016 n. 28 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2016 - "Detassazione dei premi anche per gli esercenti arti e professioni" – Costa
Sezione:   Autore : S.M.Perego