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04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego
08/05/2017 Dal 22 giugno le modifiche agli atti sociali delle strat up si fanno on-line S.M.Perego
08/05/2017 I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ S.M.Perego
08/05/2017 Anche il controllo da remoto dell’impianto di riscaldamento entra nel quadro RP S.M.Perego
08/05/2017 Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
08/05/2017 INPS – Assegni familiari anche nelle unioni civili S.M.Perego
09/05/2017 La Cassazione stabilisce l’esclusione dalle imposte dei Trust S.M.Perego
09/05/2017 Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro S.M.Perego

Records 1801 to 1810 of 2397
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Titolo: Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività diventa definitiva   Data : 16/06/2016
Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività diventa definitiva
Con la circolare 15.6.2016 n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, d'intesa con il Ministero del Lavoro, le indicazioni per l'applicazione delle disposizioni della L. 208/2015 (art. 1 co. 182 ss.) e del DM 25.3.2016 che, nell'ambito di un disegno unitario finalizzato a ridurre il cuneo fiscale, incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello e sviluppare il c.d. "welfare aziendale":
- hanno reintrodotto, rendendolo strutturale dal 2016 ed apportandovi alcune novità, il regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività;
- hanno previsto la possibilità, per il dipendente, di sostituire la corresponsione delle retribuzioni premiali con benefit esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 co. 2 e 3 ultimo periodo del TUIR.
Con riguardo al primo punto, la circolare in commento si sofferma, tra l'altro:
- sull'ambito di applicazione soggettivo della tassazione sostitutiva, ricomprendendo nel settore privato destinatario della stessa, per esclusione, i datori di lavoro non rientranti nella P.A. ex DLgs. 165/2001, con conseguente inclusione anche degli enti pubblici economici, dei datori di lavoro non imprenditori (es. professionisti) e delle Agenzie di somministrazione;
- sull'ambito di applicazione oggettivo, ora comprensivo dei premi di risultato di ammontare variabile legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, quale modalità di corresponsione della retribuzione ex art. 2102 c.c., a prescindere dai suddetti incrementi. Resta ferma, stante il rinvio ai soli contratti collettivi di secondo livello di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015, l'esclusione dalle possibili fonti di regolazione delle voci retributive di cui si tratta dei CCNL, degli accordi plurimi tra datore di lavoro e dipendente, così come degli accordi individuali.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 15.6.2016 n. 28 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2016 - "Detassazione dei premi anche per gli esercenti arti e professioni" – Costa
Sezione:   Autore : S.M.Perego