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Data Titolo Sezione Autore
16/12/2015 La Cassazione interviene sulle prestazioni professionali gratuite S.M.Perego
16/12/2015 Possibile l’acquisto di una ulteriore abitazione agevolata stante l’inidoneità della precedente S.M.Perego
26/11/2015 Sempre obbligatorio il Reverse charge sui fornitori non residenti S.M.Perego
23/12/2015 Limiti all'utilizzo del denaro contante S.M.Perego
11/01/2016 Estesi i trattamenti CIG S.M.Perego
08/01/2016 Dall’1.1.2016 ridotto l’aggio di riscossione S.M.Perego
08/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria - Entratel lacunoso S.M.Perego
02/03/2016 Dal 12.3.2016 le dimissioni si presentano solo telematicamente S.M.Perego
23/12/2015 Estesa l’agevolazione “Prima Casa” S.M.Perego
16/12/2015 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego

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Titolo: Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività diventa definitiva   Data : 16/06/2016
Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività diventa definitiva
Con la circolare 15.6.2016 n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, d'intesa con il Ministero del Lavoro, le indicazioni per l'applicazione delle disposizioni della L. 208/2015 (art. 1 co. 182 ss.) e del DM 25.3.2016 che, nell'ambito di un disegno unitario finalizzato a ridurre il cuneo fiscale, incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello e sviluppare il c.d. "welfare aziendale":
- hanno reintrodotto, rendendolo strutturale dal 2016 ed apportandovi alcune novità, il regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività;
- hanno previsto la possibilità, per il dipendente, di sostituire la corresponsione delle retribuzioni premiali con benefit esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 co. 2 e 3 ultimo periodo del TUIR.
Con riguardo al primo punto, la circolare in commento si sofferma, tra l'altro:
- sull'ambito di applicazione soggettivo della tassazione sostitutiva, ricomprendendo nel settore privato destinatario della stessa, per esclusione, i datori di lavoro non rientranti nella P.A. ex DLgs. 165/2001, con conseguente inclusione anche degli enti pubblici economici, dei datori di lavoro non imprenditori (es. professionisti) e delle Agenzie di somministrazione;
- sull'ambito di applicazione oggettivo, ora comprensivo dei premi di risultato di ammontare variabile legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, quale modalità di corresponsione della retribuzione ex art. 2102 c.c., a prescindere dai suddetti incrementi. Resta ferma, stante il rinvio ai soli contratti collettivi di secondo livello di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015, l'esclusione dalle possibili fonti di regolazione delle voci retributive di cui si tratta dei CCNL, degli accordi plurimi tra datore di lavoro e dipendente, così come degli accordi individuali.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 15.6.2016 n. 28 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2016 - "Detassazione dei premi anche per gli esercenti arti e professioni" – Costa
Sezione:   Autore : S.M.Perego