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22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
25/07/2016 La donazione simulata è dolo S.M.Perego
25/07/2016 Dubbi sulla sospensione dei termini feriali a seguito di istanza di adesione S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego

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Titolo: Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività diventa definitiva   Data : 16/06/2016
Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività diventa definitiva
Con la circolare 15.6.2016 n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, d'intesa con il Ministero del Lavoro, le indicazioni per l'applicazione delle disposizioni della L. 208/2015 (art. 1 co. 182 ss.) e del DM 25.3.2016 che, nell'ambito di un disegno unitario finalizzato a ridurre il cuneo fiscale, incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello e sviluppare il c.d. "welfare aziendale":
- hanno reintrodotto, rendendolo strutturale dal 2016 ed apportandovi alcune novità, il regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività;
- hanno previsto la possibilità, per il dipendente, di sostituire la corresponsione delle retribuzioni premiali con benefit esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 co. 2 e 3 ultimo periodo del TUIR.
Con riguardo al primo punto, la circolare in commento si sofferma, tra l'altro:
- sull'ambito di applicazione soggettivo della tassazione sostitutiva, ricomprendendo nel settore privato destinatario della stessa, per esclusione, i datori di lavoro non rientranti nella P.A. ex DLgs. 165/2001, con conseguente inclusione anche degli enti pubblici economici, dei datori di lavoro non imprenditori (es. professionisti) e delle Agenzie di somministrazione;
- sull'ambito di applicazione oggettivo, ora comprensivo dei premi di risultato di ammontare variabile legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, quale modalità di corresponsione della retribuzione ex art. 2102 c.c., a prescindere dai suddetti incrementi. Resta ferma, stante il rinvio ai soli contratti collettivi di secondo livello di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015, l'esclusione dalle possibili fonti di regolazione delle voci retributive di cui si tratta dei CCNL, degli accordi plurimi tra datore di lavoro e dipendente, così come degli accordi individuali.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 15.6.2016 n. 28 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2016 - "Detassazione dei premi anche per gli esercenti arti e professioni" – Costa
Sezione:   Autore : S.M.Perego