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26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
04/12/2015 Il Liechtenstein abolisce il segreto bancario S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
09/03/2016 Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
16/06/2016 Il MEF interviene sulla riduzione del 50% dell’IMU S.M.Perego

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Titolo: Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività diventa definitiva   Data : 16/06/2016
Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività diventa definitiva
Con la circolare 15.6.2016 n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, d'intesa con il Ministero del Lavoro, le indicazioni per l'applicazione delle disposizioni della L. 208/2015 (art. 1 co. 182 ss.) e del DM 25.3.2016 che, nell'ambito di un disegno unitario finalizzato a ridurre il cuneo fiscale, incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello e sviluppare il c.d. "welfare aziendale":
- hanno reintrodotto, rendendolo strutturale dal 2016 ed apportandovi alcune novità, il regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività;
- hanno previsto la possibilità, per il dipendente, di sostituire la corresponsione delle retribuzioni premiali con benefit esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 co. 2 e 3 ultimo periodo del TUIR.
Con riguardo al primo punto, la circolare in commento si sofferma, tra l'altro:
- sull'ambito di applicazione soggettivo della tassazione sostitutiva, ricomprendendo nel settore privato destinatario della stessa, per esclusione, i datori di lavoro non rientranti nella P.A. ex DLgs. 165/2001, con conseguente inclusione anche degli enti pubblici economici, dei datori di lavoro non imprenditori (es. professionisti) e delle Agenzie di somministrazione;
- sull'ambito di applicazione oggettivo, ora comprensivo dei premi di risultato di ammontare variabile legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, quale modalità di corresponsione della retribuzione ex art. 2102 c.c., a prescindere dai suddetti incrementi. Resta ferma, stante il rinvio ai soli contratti collettivi di secondo livello di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015, l'esclusione dalle possibili fonti di regolazione delle voci retributive di cui si tratta dei CCNL, degli accordi plurimi tra datore di lavoro e dipendente, così come degli accordi individuali.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 15.6.2016 n. 28 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2016 - "Detassazione dei premi anche per gli esercenti arti e professioni" – Costa
Sezione:   Autore : S.M.Perego