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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016   Data : 17/06/2016
Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 15.6.2016 con cui vengono prorogati i termini per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni UNICO 2016 e IRAP 2016, a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
Beneficiano della proroga:
- i soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore;
- i contribuenti che applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 del DL 98/2011, oppure il nuovo regime forfetario introdotto dalla L. 190/2014;
- i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita un'attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore; sono quindi interessati anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni di artisti o professionisti, nonché i soci di società di capitali "trasparenti".
I versamenti relativi a tali soggetti possono essere effettuati:
- entro il 6.7.2016, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 7.7 al 22.8.2016, con la maggiorazione dello 0,4%.
Fonte: Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 14.6.2016 n. 107 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2016 - "In Gazzetta Ufficiale la proroga dei versamenti per gli studi di settore" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego