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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016   Data : 17/06/2016
Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 15.6.2016 con cui vengono prorogati i termini per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni UNICO 2016 e IRAP 2016, a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
Beneficiano della proroga:
- i soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore;
- i contribuenti che applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 del DL 98/2011, oppure il nuovo regime forfetario introdotto dalla L. 190/2014;
- i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita un'attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore; sono quindi interessati anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni di artisti o professionisti, nonché i soci di società di capitali "trasparenti".
I versamenti relativi a tali soggetti possono essere effettuati:
- entro il 6.7.2016, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 7.7 al 22.8.2016, con la maggiorazione dello 0,4%.
Fonte: Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 14.6.2016 n. 107 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2016 - "In Gazzetta Ufficiale la proroga dei versamenti per gli studi di settore" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego