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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016   Data : 17/06/2016
Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 15.6.2016 con cui vengono prorogati i termini per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni UNICO 2016 e IRAP 2016, a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
Beneficiano della proroga:
- i soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore;
- i contribuenti che applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 del DL 98/2011, oppure il nuovo regime forfetario introdotto dalla L. 190/2014;
- i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita un'attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore; sono quindi interessati anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni di artisti o professionisti, nonché i soci di società di capitali "trasparenti".
I versamenti relativi a tali soggetti possono essere effettuati:
- entro il 6.7.2016, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 7.7 al 22.8.2016, con la maggiorazione dello 0,4%.
Fonte: Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 14.6.2016 n. 107 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2016 - "In Gazzetta Ufficiale la proroga dei versamenti per gli studi di settore" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego