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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016   Data : 17/06/2016
Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 15.6.2016 con cui vengono prorogati i termini per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni UNICO 2016 e IRAP 2016, a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
Beneficiano della proroga:
- i soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore;
- i contribuenti che applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 del DL 98/2011, oppure il nuovo regime forfetario introdotto dalla L. 190/2014;
- i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita un'attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore; sono quindi interessati anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni di artisti o professionisti, nonché i soci di società di capitali "trasparenti".
I versamenti relativi a tali soggetti possono essere effettuati:
- entro il 6.7.2016, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 7.7 al 22.8.2016, con la maggiorazione dello 0,4%.
Fonte: Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 14.6.2016 n. 107 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2016 - "In Gazzetta Ufficiale la proroga dei versamenti per gli studi di settore" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego