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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro”   Data : 17/06/2016
Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro”
Tra le diverse modifiche apportate al modello 770/2016, si evidenzia l'aggiunta di una casella al rigo SX47, nella quale i sostituti d'imposta devono indicare le informazioni relative all'erogazione del c.d. "bonus 80 euro" cui possono accedere i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000 euro.
Come osservano gli autori, questo modifica al rigo SX47 dovrebbe consentire all'Agenzia delle Entrate di ricostruire in modo più preciso la dinamica del credito in argomento. Si può infatti osservare come le 4 caselle che compongono il predetto rigo possano essere validamente riscontrate con i dati contenuti nelle certificazioni uniche e nei modelli F24 utilizzati per il versamento delle imposte.
In particolare, si osserva, la verifica può essere interessante laddove ci sia stata l'erogazione del bonus in misura maggiore del dovuto, con recupero a carico dei dipendenti e riversamento all'erario. In queste situazioni, per effettuare la restituzione, si può utilizzare il codice tributo 1655, in genere utilizzato per recuperare i crediti.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego