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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
28/06/2016 Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro”   Data : 17/06/2016
Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro”
Tra le diverse modifiche apportate al modello 770/2016, si evidenzia l'aggiunta di una casella al rigo SX47, nella quale i sostituti d'imposta devono indicare le informazioni relative all'erogazione del c.d. "bonus 80 euro" cui possono accedere i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000 euro.
Come osservano gli autori, questo modifica al rigo SX47 dovrebbe consentire all'Agenzia delle Entrate di ricostruire in modo più preciso la dinamica del credito in argomento. Si può infatti osservare come le 4 caselle che compongono il predetto rigo possano essere validamente riscontrate con i dati contenuti nelle certificazioni uniche e nei modelli F24 utilizzati per il versamento delle imposte.
In particolare, si osserva, la verifica può essere interessante laddove ci sia stata l'erogazione del bonus in misura maggiore del dovuto, con recupero a carico dei dipendenti e riversamento all'erario. In queste situazioni, per effettuare la restituzione, si può utilizzare il codice tributo 1655, in genere utilizzato per recuperare i crediti.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego