Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
01/03/2016 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
01/03/2016 Fa sempre cumulo il riscatto della laurea – INPS 29.2.2016 S.M.Perego
02/03/2016 Dal MEF una guida sui leasing abitativi S.M.Perego
02/03/2016 Scade il 7.3.2016 la trasmissione telematica della C.U. S.M.Perego
02/03/2016 Le piattaforme petrolifere soggette a variazione catastale e IMU S.M.Perego
02/03/2016 Dal 12.3.2016 le dimissioni si presentano solo telematicamente S.M.Perego

Records 131 to 140 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato   Data : 17/06/2016
L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato
Il CdM ha approvato in via preliminare lo schema del decreto legislativo che modifica ed integra diverse disposizioni contenute in alcuni decreti attuativi del Jobs Act (L. 183/2014). In particolare, l’art. 1 del provvedimento interviene sugli artt. 48 e 49 del DLgs. 81/2015 in materia di prestazioni di lavoro accessorio, disponendo:
- l’esclusione del settore agricolo dall’applicazione della regola per cui, se i committenti sono imprenditori o professionisti, il prestatore di lavoro accessorio può percepire da ciascuno di essi compensi nel limite annuo di 2.000,00 euro, nel rispetto del limite complessivo generale di 7.000,00 euro;
- l’obbligo, per i committenti professionisti o imprenditori non agricoli, di comunicare 60 minuti prima dell’inizio della prestazione alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente, tramite sms o email, i dati anagrafici del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione. Allo stesso modo, i committenti imprenditori agricoli dovranno comunicare, invece, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a sette giorni;
- che la mancata comunicazione di inizio attività almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio è punita con una sanzione compresa tra 400,00 e 2.400,00 euro, non sanabile a posteriori.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2016 - "Utilizzo dei voucher “diversificato” per il settore agricolo" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego