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Data Titolo Sezione Autore
07/09/2016 Professionisti esclusi da IRAP anche con beni strumentali di elevato valore S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego
08/09/2016 In arrivo proposte di semplificazione sugli Studi di Settore S.M.Perego
08/09/2016 Proroga in vista per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci S.M.Perego
08/09/2016 Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
08/09/2016 Anche i posti barca pagano IMU e TASI S.M.Perego
06/09/2016 Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016 S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego

Records 1521 to 1530 of 2397
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Titolo: L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato   Data : 17/06/2016
L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato
Il CdM ha approvato in via preliminare lo schema del decreto legislativo che modifica ed integra diverse disposizioni contenute in alcuni decreti attuativi del Jobs Act (L. 183/2014). In particolare, l’art. 1 del provvedimento interviene sugli artt. 48 e 49 del DLgs. 81/2015 in materia di prestazioni di lavoro accessorio, disponendo:
- l’esclusione del settore agricolo dall’applicazione della regola per cui, se i committenti sono imprenditori o professionisti, il prestatore di lavoro accessorio può percepire da ciascuno di essi compensi nel limite annuo di 2.000,00 euro, nel rispetto del limite complessivo generale di 7.000,00 euro;
- l’obbligo, per i committenti professionisti o imprenditori non agricoli, di comunicare 60 minuti prima dell’inizio della prestazione alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente, tramite sms o email, i dati anagrafici del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione. Allo stesso modo, i committenti imprenditori agricoli dovranno comunicare, invece, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a sette giorni;
- che la mancata comunicazione di inizio attività almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio è punita con una sanzione compresa tra 400,00 e 2.400,00 euro, non sanabile a posteriori.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2016 - "Utilizzo dei voucher “diversificato” per il settore agricolo" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego