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Data Titolo Sezione Autore
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato   Data : 17/06/2016
L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato
Il CdM ha approvato in via preliminare lo schema del decreto legislativo che modifica ed integra diverse disposizioni contenute in alcuni decreti attuativi del Jobs Act (L. 183/2014). In particolare, l’art. 1 del provvedimento interviene sugli artt. 48 e 49 del DLgs. 81/2015 in materia di prestazioni di lavoro accessorio, disponendo:
- l’esclusione del settore agricolo dall’applicazione della regola per cui, se i committenti sono imprenditori o professionisti, il prestatore di lavoro accessorio può percepire da ciascuno di essi compensi nel limite annuo di 2.000,00 euro, nel rispetto del limite complessivo generale di 7.000,00 euro;
- l’obbligo, per i committenti professionisti o imprenditori non agricoli, di comunicare 60 minuti prima dell’inizio della prestazione alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente, tramite sms o email, i dati anagrafici del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione. Allo stesso modo, i committenti imprenditori agricoli dovranno comunicare, invece, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a sette giorni;
- che la mancata comunicazione di inizio attività almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio è punita con una sanzione compresa tra 400,00 e 2.400,00 euro, non sanabile a posteriori.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2016 - "Utilizzo dei voucher “diversificato” per il settore agricolo" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego