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Data Titolo Sezione Autore
24/07/2019 La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
24/07/2019 Sgravi INPS per le assunzioni dei percipienti il reddito di cittadinanza S.M.Perego
24/07/2019 Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche S.M.Perego
24/07/2019 Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA S.M.Perego
24/07/2019 Procedura On-line semplificata per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
29/07/2019 Nuova utility sul sito dell’INPS per gli ANF - Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego

Records 2371 to 2380 of 2397
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Titolo: L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato   Data : 17/06/2016
L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato
Il CdM ha approvato in via preliminare lo schema del decreto legislativo che modifica ed integra diverse disposizioni contenute in alcuni decreti attuativi del Jobs Act (L. 183/2014). In particolare, l’art. 1 del provvedimento interviene sugli artt. 48 e 49 del DLgs. 81/2015 in materia di prestazioni di lavoro accessorio, disponendo:
- l’esclusione del settore agricolo dall’applicazione della regola per cui, se i committenti sono imprenditori o professionisti, il prestatore di lavoro accessorio può percepire da ciascuno di essi compensi nel limite annuo di 2.000,00 euro, nel rispetto del limite complessivo generale di 7.000,00 euro;
- l’obbligo, per i committenti professionisti o imprenditori non agricoli, di comunicare 60 minuti prima dell’inizio della prestazione alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente, tramite sms o email, i dati anagrafici del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione. Allo stesso modo, i committenti imprenditori agricoli dovranno comunicare, invece, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a sette giorni;
- che la mancata comunicazione di inizio attività almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio è punita con una sanzione compresa tra 400,00 e 2.400,00 euro, non sanabile a posteriori.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2016 - "Utilizzo dei voucher “diversificato” per il settore agricolo" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego