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25/02/2019 Nuova tassonomia integrata per il deposito telematico dei bilanci XBRL 2019 S.M.Perego
25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
09/01/2019 Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Rinvio dei termini S.M.Perego
10/01/2019 Medici, emissione fattura elettronica con divieti parziali S.M.Perego
10/01/2019 Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS S.M.Perego
14/01/2019 INAIL Rinviata l’autoliquidazione S.M.Perego
14/01/2019 Fattura elettronica - Alcuni chiarimenti sull'indirizzo telematico S.M.Perego

Records 2311 to 2320 of 2397
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Titolo: L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario   Data : 20/06/2016
L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario
Con la circolare n. 27 del 13.6.2016, l’agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni anche in merito ai contratti di locazione.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce:
- come il nuovo obbligo di registrazione del contratto di locazione in capo al locatore (introdotto dal co. 59 art. 1 della L. 208/2015) non ha variato la disciplina fiscale prevista, ai fini dell'imposta di registro, dagli artt. 10 e 57 del DPR 131/86 per la registrazione dei contratti di locazione (pertanto, sono obbligati all’adempimento della registrazione e al pagamento della relativa imposta sia il locatore che il conduttore dell’immobile);
- che le novità introdotte con la L. 208/2015 non hanno modificato la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione (di conseguenza, le sanzioni previste dall’art. 69 del DPR 131/86 si applicano ai soggetti obbligati alla registrazione, ai sensi dell’art. 10 del DPR 131/86).
Infine, l’Amministrazione chiarisce che la comunicazione della proroga tacita del contratto di locazione deve essere presentata:
- mediante modello RLI (da inviare utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia – software RLI o RLI-web –oppure presentandolo presso l’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione);
- nel termine di 30 giorni, che comincia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2016 - "L’obbligo di registrazione al locatore non muta la solidarietà per il registro" - Mauro - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego