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26/03/2019 La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino S.M.Perego
15/03/2019 Scade lunedě 18.3.2019 la tassa forfetaria annuale sui libri sociali S.M.Perego
10/06/2009 Contribuenti Minimi news Stefano M. Perego
19/05/2017 INPS - Invariato il limite di reddito per gli assegni familiari Stefano M. Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego
11/11/2016 Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo Stefano M. Perego
11/10/2016 Aggiornato il Registro dei revisori con le sezioni A e B Stefano M. Perego
17/05/2017 In arrivo la cedolare secca al 21% per i Bed and breakfast Stefano M. Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
11/10/2016 Č sempre necessario allegare la nota spese in primo grado Stefano M. Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
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Titolo: L’omessa registrazione della locazione č imputabile al locatore ed al locatario   Data : 20/06/2016
L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario
Con la circolare n. 27 del 13.6.2016, l’agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni anche in merito ai contratti di locazione.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce:
- come il nuovo obbligo di registrazione del contratto di locazione in capo al locatore (introdotto dal co. 59 art. 1 della L. 208/2015) non ha variato la disciplina fiscale prevista, ai fini dell'imposta di registro, dagli artt. 10 e 57 del DPR 131/86 per la registrazione dei contratti di locazione (pertanto, sono obbligati all’adempimento della registrazione e al pagamento della relativa imposta sia il locatore che il conduttore dell’immobile);
- che le novità introdotte con la L. 208/2015 non hanno modificato la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione (di conseguenza, le sanzioni previste dall’art. 69 del DPR 131/86 si applicano ai soggetti obbligati alla registrazione, ai sensi dell’art. 10 del DPR 131/86).
Infine, l’Amministrazione chiarisce che la comunicazione della proroga tacita del contratto di locazione deve essere presentata:
- mediante modello RLI (da inviare utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia – software RLI o RLI-web –oppure presentandolo presso l’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione);
- nel termine di 30 giorni, che comincia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2016 - "L’obbligo di registrazione al locatore non muta la solidarietà per il registro" - Mauro - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego