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03/05/2017 Dal 2 maggio è possibile trasmettere il 730Precompilato S.M.Perego
12/04/2016 Dal 2 maggio i voucher si acquistano con il mod. F24 ELIDE S.M.Perego
24/03/2016 Dal 2 maggio possibile presentare le istanze per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
03/05/2016 Dal 2.5.2016 al via le domande per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
29/04/2016 Dal 2.5.2016 ComUnica cambia S.M.Perego
16/02/2017 Dal 20 febbraio le domande per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza S.M.Perego
21/03/2016 Dal 2016 i professionisti esclusi dagli studi di settore S.M.Perego
14/01/2016 Dal 2016 IMU al 50% sugli immobili in comodato S.M.Perego
19/10/2015 Dal 2016 modificato il regime forfettario per i lavoratori autonomi S.M.Perego
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego

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Titolo: L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario   Data : 20/06/2016
L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario
Con la circolare n. 27 del 13.6.2016, l’agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni anche in merito ai contratti di locazione.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce:
- come il nuovo obbligo di registrazione del contratto di locazione in capo al locatore (introdotto dal co. 59 art. 1 della L. 208/2015) non ha variato la disciplina fiscale prevista, ai fini dell'imposta di registro, dagli artt. 10 e 57 del DPR 131/86 per la registrazione dei contratti di locazione (pertanto, sono obbligati all’adempimento della registrazione e al pagamento della relativa imposta sia il locatore che il conduttore dell’immobile);
- che le novità introdotte con la L. 208/2015 non hanno modificato la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione (di conseguenza, le sanzioni previste dall’art. 69 del DPR 131/86 si applicano ai soggetti obbligati alla registrazione, ai sensi dell’art. 10 del DPR 131/86).
Infine, l’Amministrazione chiarisce che la comunicazione della proroga tacita del contratto di locazione deve essere presentata:
- mediante modello RLI (da inviare utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia – software RLI o RLI-web –oppure presentandolo presso l’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione);
- nel termine di 30 giorni, che comincia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2016 - "L’obbligo di registrazione al locatore non muta la solidarietà per il registro" - Mauro - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego