Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/04/2009 Novità IRAP news S.M.Perego
14/01/2009 Modello crediti d'imposta su ricerca e sviluppo news S.M.Perego
24/03/2009 News Certificazioni Ritenute d'acconto news S.M.Perego
29/04/2009 Nuovi codici tributo news S.M.Perego
23/02/2009 Nuovo modello 730 news S.M.Perego
20/02/2009 Nuovo modello 730 news S.M.Perego
29/01/2009 Bonus famiglia - Novita DL 185/2008 news S.M.Perego
29/01/2009 Credito d'imposta aree svantaggiate news S.M.Perego
22/01/2009 News news S.M.Perego
19/01/2009 News news S.M.Perego

Records 691 to 700 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario   Data : 20/06/2016
L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario
Con la circolare n. 27 del 13.6.2016, l’agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni anche in merito ai contratti di locazione.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce:
- come il nuovo obbligo di registrazione del contratto di locazione in capo al locatore (introdotto dal co. 59 art. 1 della L. 208/2015) non ha variato la disciplina fiscale prevista, ai fini dell'imposta di registro, dagli artt. 10 e 57 del DPR 131/86 per la registrazione dei contratti di locazione (pertanto, sono obbligati all’adempimento della registrazione e al pagamento della relativa imposta sia il locatore che il conduttore dell’immobile);
- che le novità introdotte con la L. 208/2015 non hanno modificato la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione (di conseguenza, le sanzioni previste dall’art. 69 del DPR 131/86 si applicano ai soggetti obbligati alla registrazione, ai sensi dell’art. 10 del DPR 131/86).
Infine, l’Amministrazione chiarisce che la comunicazione della proroga tacita del contratto di locazione deve essere presentata:
- mediante modello RLI (da inviare utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia – software RLI o RLI-web –oppure presentandolo presso l’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione);
- nel termine di 30 giorni, che comincia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2016 - "L’obbligo di registrazione al locatore non muta la solidarietà per il registro" - Mauro - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego