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23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
28/10/2015 I terreni agrari scontano la rivalutazione dal 1.1.2016 S.M.Perego
25/02/2016 IFEL interviene sulla riduzione IMU al 50% S.M.Perego
15/06/2016 Il “Cassetto fiscale” si arricchisce, ma non troppo S.M.Perego
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
13/10/2015 Il 22.10.2015 entra in vigore la riforma del sistema penale tributario (D.Lgs. 158/2015). S.M.Perego
09/11/2015 Il 30.11 scade l’approvazione del bilancio degli E.L. S.M.Perego
23/10/2015 Il 730 alla rettifica entro il 10 novembre 2015 S.M.Perego
05/08/2015 Il 730 Precompilato S.M.Perego

Records 851 to 860 of 2397
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Titolo: L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario   Data : 20/06/2016
L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario
Con la circolare n. 27 del 13.6.2016, l’agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni anche in merito ai contratti di locazione.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce:
- come il nuovo obbligo di registrazione del contratto di locazione in capo al locatore (introdotto dal co. 59 art. 1 della L. 208/2015) non ha variato la disciplina fiscale prevista, ai fini dell'imposta di registro, dagli artt. 10 e 57 del DPR 131/86 per la registrazione dei contratti di locazione (pertanto, sono obbligati all’adempimento della registrazione e al pagamento della relativa imposta sia il locatore che il conduttore dell’immobile);
- che le novità introdotte con la L. 208/2015 non hanno modificato la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione (di conseguenza, le sanzioni previste dall’art. 69 del DPR 131/86 si applicano ai soggetti obbligati alla registrazione, ai sensi dell’art. 10 del DPR 131/86).
Infine, l’Amministrazione chiarisce che la comunicazione della proroga tacita del contratto di locazione deve essere presentata:
- mediante modello RLI (da inviare utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia – software RLI o RLI-web –oppure presentandolo presso l’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione);
- nel termine di 30 giorni, che comincia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2016 - "L’obbligo di registrazione al locatore non muta la solidarietà per il registro" - Mauro - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego